Valutazione didattica

Scuola dell'infanzia

In tutti i plessi dell'Istituto, durante il corso dell’anno scolastico, la quotidiana osservazione intenzionale e sistematica dei bambini e la documentazione della loro attività, consente agli insegnanti di verificare e di valutare la maturazione, le competenze acquisite, le particolari inclinazioni ed esigenze di ogni alunno. Si possono individuare tre momenti importanti del percorso di valutazione: iniziale (in ingresso), intermedia (primo quadrimestre) e finale (secondo quadrimestre). La valutazione viene effettuata attraverso conversazioni, lavori individuali e di gruppo. I docenti inoltre verbalizzano i risultati delle esperienze didattiche e raccolgono gli elaborati dei bambini per valutare le abilità dimostrate dai bambini stessi attraverso le attività svolte in sezione e nei laboratori.
La valutazione del processo formativo è espressa al termine di ogni anno di frequenza attraverso
una scheda nella quale si osservano:
- il comportamento dell’alunno in relazione alle finalità che la scuola dell’infanzia si propone e che
riguardano la relazione con se stesso, con gli altri, con l’apprendimento;
- il grado di autonomia sviluppato;
- la conquista di una propria identità;
- la partecipazione alle esperienze proposte;
- i traguardi raggiunti nello sviluppo delle competenze.

La valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell’Infanzia dell'Istituto è volta ad osservare la capacità del bambino nel saper riconoscere il rispetto di sé e degli altri, nel saper accettare le regole di comportamento nei vari contesti, nel saper partecipare attivamente alle esperienze ludichedidattich utilizzando materiali e risorse comuni. I criteri di valutazione delle capacità relazionali nella scuola dell'infanzia dell'istituto sono schematizzati nell'allegato.

Scuola primaria

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, ha subito, attraverso l’O.M. n°172 del 4/12/2020, modifiche sostanziali che consistono nell'eliminazione dei voti in decimi e nella valutazione di ciascuna competenza di ogni disciplina, per le diverse classi. La valutazione delle competenze si effettua tramite lo svolgimento di compiti di realtà e di osservazioni sistematiche cognitive. La valutazione si esprime con giudizi descrittivi, tramite livelli prescritti dal M.I. che sono specificatamente LIVELLO AVANZATO, INTERMEDIO, BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE rispetto a 4 dimensioni così delineate: autonomia, tipologia della situazione (nota/non nota), le risorse mobilitate per portare a termine il compito, la continuità nella manifestazione dell'apprendimento; ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e permette di valorizzare gli apprendimenti dell'alunno stesso. Gli obiettivi per ogni disciplina, da valutare nel corso dell'anno scolastico, sono stati stabiliti dal gruppo di lavoro per classi parallele e di seguito allegati. Per la disciplina di Religione Cattolica, permane la valutazione con il giudizio sintetico.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. La valutazione periodica e finale è registrata digitalmente sul documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno), che i genitori possono visionare utilizzando l’apposita funzione del registro elettronico. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati nei modi e nelle forme previsti per i cittadini italiani.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva.
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In particolare, in base ai criteri deliberati dal Collegio dei docenti, i docenti contitolari della classe, con adeguata motivazione in riferimento a interventi e strategie di recupero messe in atto, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline quando: il numero delle insufficienze è superiore a quello delle sufficienze il numero delle insufficienze è pari a quello delle sufficienze ma la media fra tutti i voti è inferiore a 5. La non ammissione viene deliberata all’unanimità.

Scuola secondaria di I grado

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento, come di seguito schematizzato:

10 ECCELLENZA Conoscenze e competenze acquisite in modo organico, critico e trasferibili in altri contesti
9 MOLTO ALTA Conoscenze e competenze acquisite in modo approfondito e Personale
8 ALTA Conoscenze e competenze acquisite in modo completo e ordinato
7 MEDIA Conoscenze e competenze acquisite in modo discreto
6 MEDIO-BASSA Conoscenze e competenze acquisite in modo essenziale
5 BASSA Conoscenze e competenze acquisite in modo parziale
4 MOLTO BASSA Conoscenze e competenze acquisite in modo lacunoso



Per l’assegnazione della valutazione relativa al primo e secondo quadrimestre si terrà conto
dell’entità dei progressi registrati rispetto al livello di partenza di ciascun alunno e dei progressi fatti registrare in itinere. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti del Consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La Scuola ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati,
purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:
• alunni con disabilità certificata;
• gravi motivi di salute, adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate;
• gravi motivi di famiglia, di cui è stata informata la Dirigenza;
• motivi sportivi, artistici, musicali, coreutici o di studio debitamente richiesti e certificati dall’ente di appartenenza o organizzatore;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
• rientro nel paese d’origine per motivi legali e/o familiari;
• stato di alunni nomadi e/o giostrai;
• raggiunti limiti di età: se l’alunno ha compiuto i 13 anni e frequenta la prima, 14 anni e frequenta la seconda, 15 anni e frequenta la terza (considerando come data il 30 aprile dell’anno scolastico in corso);
• quarantena e/o isolamento fiduciario.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Ai fini della validità dell'anno scolastico per l'ammissione all'esame di Stato è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. La Scuola ha stabilito, con delibera del Collegio dei docenti, le seguenti motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:
• alunni con disabilità certificata;
• gravi motivi di salute, adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentate;
• gravi motivi di famiglia, di cui è stata informata la Dirigenza;
• motivi sportivi, artistici, musicali, coreutici o di studio debitamente richiesti e certificati dall’ente di appartenenza o organizzatore;
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)
• rientro nel paese d’origine per motivi legali e/o familiari;
• stato di alunni nomadi e/o giostrai;
• raggiunti limiti di età: se l’alunno ha compiuto i 13 anni e frequenta la prima, 14 anni e frequenta la seconda, 15 anni e frequenta la terza (considerando come data il 30 aprile dell’anno scolastico incorso).
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o suo delegato, esprime il voto in decimi di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Allegati

Obiettivi di Apprendimento Valutazione_2022-23.pdf

Infanzia-Criteri-Cap.Relazionali.pdf