Consiglio di Istituto

Consiglio di Istituto

Tipologia

Organo collegiale

Cosa fa

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni) elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.  

  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa)
  • Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo
  • Adotta il Regolamento di Istituto
  • Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici
  • Delibera il calendario scolastico
  • Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo
  • Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze
  • Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni
  • Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute
  • Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario

Il presidente del CdI Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. 

Il Consiglio d’Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.  

Sede

Segreteria

Info

Il Consiglio di Istituto ha definito un proprio Regolamento che può essere consultato nella specifica sezione del sito web "Le carte della scuola".

Correlati

Il Consiglio d'Istituto ha il potere di prendere decisioni definitive, chiamate delibere, che riguardano la gestione economica, amministrativa e organizzativa della scuola. Le sue funzioni sono di indirizzo e controllo, e le sue decisioni sono vincolanti per tutta la comunità scolastica.

Le delibere del Consiglio d'Istituto devono essere pubblicate sull'Albo online della scuola, accessibile dal sito web ufficiale dell'istituto. Non è più sufficiente l'affissione all'albo fisico, ma la pubblicazione digitale garantisce maggiore accessibilità. Le delibere sono altresì pubblicate nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente della scuola; la scuola pubblica, inoltre, l'elenco delle delibere in formato tabellare, in base alle disposizioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il processo di pubblicazione segue questi passaggi:

  1. Redazione del verbale: Il segretario del Consiglio d'Istituto redige un verbale della seduta, che viene firmato dal presidente e dal segretario stesso.

  2. Pubblicazione: Entro un termine massimo di otto giorni dalla seduta, la copia integrale (o un estratto, se necessario) delle delibere viene pubblicata sull'albo online.

  3. Durata: Le delibere devono rimanere pubblicate all'Albo online per un periodo minimo di dieci giorni. Durante questo periodo, diventano effettive, salvo diverse disposizioni. Nella sezione Amministrazione Trasparente sono pubblicate per un periodo di 5 anni.

Esistono delle eccezioni alla regola generale. Non sono soggette a pubblicazione le delibere che riguardano singole persone, a meno che l'interessato non ne faccia esplicita richiesta. Questo per tutelare la privacy e i dati personali. In questi casi, l'accesso ai documenti è possibile solo attraverso una richiesta formale secondo le norme sulla trasparenza amministrativa.

È importante distinguere tra la delibera e il verbale completo della riunione. La delibera è l'atto finale che contiene la decisione dell'organo, ed è l'unico documento che deve essere obbligatoriamente pubblicato. Il verbale descrive l'intero svolgimento della seduta, comprese le discussioni, e non è soggetto a pubblicazione obbligatoria. Il verbale può essere consultato su richiesta da chi ne ha diritto, secondo le procedure previste dalla legge sull'accesso agli atti.

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