Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro (Allegato 1 al CCNL Comparto Scuola 29/11/2007)
Tipologia
Contratto
Descrizione estesa
Il Codice di condotta definisce la molestia sessuale come ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona. L'amministrazione scolastica è tenuta a garantire un ambiente di lavoro rispettoso della dignità di ogni lavoratrice e lavoratore, adottando misure preventive e assicurando procedure di denuncia riservate e tutelanti. La pubblicazione del presente Codice sul sito istituzionale equivale, a tutti gli effetti, alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
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